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Approfondimenti: la comunione legale dei beni

Comunione o separazione dei beni?

Innanzitutto, la comunione legale dei beni riguarda i rapporti patrimoniali dei coniugi fra loro. E, in questo senso, è esatta la rubrica dell’articolo 159 che parla del regime patrimoniale legale tra i coniugi e non della famiglia. La comunione legale riguarda i rapporti patrimoniali dei coniugi fra loro e l’articolo 157 elenca i beni che fanno parte, costituiscono oggetto della comunione dei beni. Fermiamoci intanto alla lettera a) dell’articolo 157, la quale dice che “costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali”. La comunione legale, quindi, è uno strumento giuridico che produce la comproprietà dei coniugi sugli acquisti compiuti durante il matrimonio, insieme o separatamente. Vi è una complessa disciplina della comunione legale. La comunione legale è stata una grossa novità introdotta dalla riforma del 1975, perché, in precedenza, nei rapporti dei coniugi fra di loro vigeva il regime di separazione dei beni. Ciascuno dei coniugi risultava proprietario della ricchezza acquisita come se il matrimonio non producesse alcun effetto, Il matrimonio non mutava, cioè, la situazione giuridica patrimoniale dei coniugi, i cui patrimoni erano idealmente separati. La comunione legale importa un regime di segno opposto, nel senso che, come si è visto, tutti gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio diventano oggetto sulla comunione e su di essi si costituisce la comproprietà dei coniugi. Questo regime di comunione tra i coniugi, presenta innegabili vantaggi ed altrettanti innegabili svantaggi. In sostanza, la comunione provoca una contestazione a due soggetti ( i coniugi) del patrimonio familiare, con la conseguenza che qualunque iniziativa economia, qualunque attività economica, richiede il consenso di entrambi i coniugi. Questo, nella vita degli affari, sostituendosi un centro di imputazione collettivo alla titolarità esclusiva dei beni, importa dei rallentamenti, delle regole e possono sorgere delle controversie sulla utilizzazione della ricchezza. Per altro verso, la comunione legale si basa sulla valorizzazione del lavoro domestico, casalingo. L’acquisto della comproprietà dei beni, in forza della comunione legale, costituisce un premio, un riconoscimento nei confronti del coniuge casalingo.

Nel diritto di famiglia si è discusso se la comunione legale fosse obbligatoria, inderogabile. Si è discusso, cioè, se tutti i matrimoni producessero l’effetto della comunione legale dei beni, oppure se la comunione legale sia un regime che in senso tecnico è detto “dispositivo”, cioè, se nulla stabiliscono i coniugi all’atto del matrimonio, automaticamente le regole della comunione legale automaticamente troveranno il loro ingresso, saranno operative. Ma è data ai coniugi la facoltà di derogare la comunione legale e di stabilire essi stessi un regime patrimoniale diverso. Questa deroga alla comunione legale e questa posizione di un regime patrimoniale diverso dalla comunione legale, si attua necessariamente mediante convenzioni matrimoniali. Questo, come già visto, è proprio ciò che stabilisce l’articolo 159. Quindi, nel nostro sistema, la comunione legale è un effetto automatico, legale del matrimonio. E’ data, però, facoltà alle parti, mediante la stipulazione di convenzioni matrimoniali, di stabilire un regime diverso dalla comunione legale. Il nostro studio dovrà tentare di descrivere cosa sono queste convenzioni matrimoniali, quale è il loro contenuto e la loro forma. Diciamo subito, come considerazione “politica” di carattere generale, che la comunione legale è un regime patrimoniale assai adatto ad una famiglia nucleare le cui fonti di reddito sono di lavoro subordinato, di ciascun coniuge o di entrambi. In questo caso i contribuiti di ciascun coniuge alla conduzione della famiglia si fondono e le regole della comunione legale stabiliscono le regole per la distribuzione della ricchezza prodotta. Non altrettanto adatta è la comunione legale quando la famiglia si regge sull’attività imprenditoriale e, cioè, del lavoro imprenditoriale di uno o entrambe i coniugi. Questo perché la comunione legale provoca una complicazione, in una qualche misura, di ciascun coniuge nell’attività dell’altro. Quando l’attività di un coniuge è di carattere imprenditoriale c’è il rischio che la comunione legale coinvolga il patrimonio del coniuge estraneo a questa attività imprenditoriale e anziché provocare un vantaggio provochi un danno. Storicamente, in realtà, da parte dei consociati, tutte le volte che vi è nella famiglia un’attività imprenditoriale, si presceglie il regime della separazione dei beni. In effetti, dopo i primi tempi dell’entrata in vigore della comunione legale, si è verificata una sorta di fuga dalla comunione legale proprio da parte di tutte le famiglie, di tutti i coniugi che esercitavano attività imprenditoriale. Abbiamo delineato, in materia assai sommaria, il quadro normativo entro cui si colloca il tema delle convenzioni matrimoniali. Dobbiamo cercare, ora, di definire il concetto e, cioè, descrivere la nozione di convenzione matrimoniale. Questo compito è affidato allo studio degli interpreti: lex imperat non docet (la legge comanda, non insegna). Questa antica constatazione risulta confermata dall’articolo 159. Dall’esame di tale articolo si nota che esso non dice quale è il contenuto della convenzione matrimoniale e che specie di contratto essa sia. L’articolo 159 ci dice soltanto due cose: che la funzione, lo scopo a cui tende la convenzione matrimoniale è quello di paralizzare l’ingresso, l’entrata in vigore della comunione legale; che la forma delle convenzioni matrimoniali è quella prevista dall’articolo 162 (“Forma delle convenzioni matrimoniali”). Il nostro compito, quindi, è di arrivare alla nozione tecnica di convenzione matrimoniale. Questa, è una ricerca piena di risvolti pratici, perché se un contratto può essere definito convenzione matrimoniale, ebbene la validità di esso dipende dal rispetto della forma prescritta dall’articolo 162. Per accennare sommariamente a questa forma, l’articolo 162 dice che “Le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico sotto pena di nullità. La scelta del regime di separazione può anche essere dichiarata nell’atto di matrimonio. Le convenzioni possono essere stipulate in ogni tempo, ferme restando le disposizioni dell’articolo 194. Le convenzioni matrimoniali non possono essere opposte a terzi quando a margine dell’atto di matrimonio non risultano annotati la data del contratto, il notaio rogante e la generalità dei contraenti, ovvero la scelta di cui al secondo comma.

Come si può notare dal contenuto dell’articolo 162, ai contratti qualificabili come convenzioni matrimoniali si applica la complessa e articolata disciplina dell’articolo in esame e, se non vengono rispettati tutte le prescrizioni di forma, i contratti non saranno validi e non produrranno effetti.

Dott.ssa Valeria Tramontano

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